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GLOSSARIO
L’assicurato è il titolare dell’interesse economico protetto (ad esempio, il proprietario del veicolo assicurato contro il furto). L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio. ASSICURAZIONE (ATTIVITA’ASSICURATIVA) Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Ad esempio, il proprietario che assicura la propria automobile contro il rischio di furto trasferisce all’assicuratore le conseguenze economiche negative dell’eventuale verificarsi del furto. La funzione che svolge l’assicurazione è l’eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto ad un rischio determinato. Per il proprietario dell’automobile assicurata viene meno l’incertezza perché egli sa che, in caso di furto, può contare sull’impegno dell’assicuratore a pagare l’indennizzo. L’eliminazione dell’incertezza si attua grazie al fatto che l’assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso egualmente esposti. ASSICURAZIONE FURTO Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto del veicolo assicurato. ASSICURAZIONE INCENDIO Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio del veicolo assicurato. ASSICURAZIONE KASKO Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti "guasti accidentali", ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità di terzi. Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad eventi atmosferici. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell’assicurazione obbligatoria R.C. auto, il danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta). BONUS-MALUS Clausola del contratto di assicurazione obbligatoria R.C. auto che prevede la variazione del premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri provocati dall’assicurato nel corso di un certo periodo di tempo predeterminato. Tale sistema prevede una serie di classi di merito, diverse per ciascuna impresa assicuratrice, a ciascuna delle quali corrisponde un livello di premio. Chi si assicura per la prima volta è inserito nella classe di ingresso cui corrisponde un livello di premio intermedio; negli anni successivi, il premio varierà in aumento o in diminuzione a seconda che l’assicurato abbia o meno provocato sinistri. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’adempimento dell’obbligo di assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l’altro, il periodo di assicurazione per il quale l’assicurato ha pagato il premio. E’obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli. CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE Meglio conosciuto con il nome di "modulo blu", è il documento con il quale è possibile effettuare la denuncia di un sinistro nell’assicurazione obbligatoria rc auto. Lo stesso modulo consente inoltre di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anziché da quello del responsabile, attraverso la procedura CID (Convenzione Indennizzo Diretto). CONTRAENTE Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare, ad esempio un veicolo di sua proprietà. CONTRASSEGNO Nell’assicurazione obbligatoria rc auto, è il documento rilasciato dall’assicuratore contenente il nome della impresa di assicurazione, l’indicazione del numero di targa del veicolo o del numero di telaio del ciclomotore e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio. Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo assicurato ed ha lo scopo di agevolare l’accertamento dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione da parte delle autorità competenti, nonché l’identificazione dell’impresa di assicurazione da parte dei terzi danneggiati. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l’assicurato trasferisceall’assicuratore un rischio al quale egli è esposto. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "IN LINEA" CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO (CID) Convenzione stipulata dalle imprese operanti nel settore dell’assicurazione obbligatoria rc autocon lo scopo di consentire all’automobilista incolpevole o parzialmente colpevole di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore anziché da quello del soggetto danneggiante. Tale procedura, che rende più rapido il risarcimento del danno, può essere applicata solo se nell’incidente siano stati coinvolti due veicoli (i ciclomotori e le macchine agricole sono esclusi dall’accordo). Inoltre i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale devono compilare e sottoscrivere congiuntamente il cosiddetto "modulo blu", ossia la constatazione amichevole di incidente, indicando anche i nomi delle due imprese di assicurazione coinvolte nell’incidente, le targhe dei veicoli coinvolti, le circostanze dell’incidente. DANNO Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute, oppure di natura non patrimoniale. DENUNCIA DI SINISTRO Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza. DISDETTA Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione. FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA Fondo avente lo scopo di provvedere alla corresponsione dell’indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano poste successivamente. Il fondo è gestito dalla CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) – che si avvale per la liquidazione dei danni di imprese di assicurazione designate per territorio - e viene alimentato tramite il versamento di un contributo (nella misura massima del 4%) sui premi raccolti dalle imprese di assicurazione operanti nel ramo RC auto. In caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto per i danni alla persona. Nell’ipotesi di veicolo non assicurato, il Fondo interviene anche per i danni alle cose con una franchigia assoluta della misura di 500 Euro. In caso di sinistri provocati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta, vengono risarciti sia i danni alla persona che i danni alle cose. In tutte le ipotesi i risarcimenti non possono superare i massimali minimi previsti dalla legge al momento del sinistro. FRANCHIGIA/SCOPERTO Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. IMPRESA DI ASSICURAZIONE Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa. L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti, è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. INDENNIZZO Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro. ISVAP Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. MASSIMALE Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno. NOTA INFORMATIVA Documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.). PERIODO DI ASSICURAZIONE Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente. PREMIO Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. Il premio può essere rateizzato (o frazionato). RISARCIMENTO Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. RIVALSA Diritto che, nell’assicurazione obbligatoria rc auto, spetta all’assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione, ma non ha potuto farlo dato il regime di inopponibilità delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato sancito, in questo campo, dalla legge. SINISTRO Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall’incendio che colpisce il veicolo assicurato).
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