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Compilare il modulo CID

IL MODULO CID


La CID (Convenzione Indennizzo Diretto) prevede una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale direttamente dal proprio assicuratore invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile.

Per poter usufruire della procedura CID è necessario che l’incidente sia avvenuto tra due soli veicoli a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole) e che sia stato utilizzato per la denuncia del sinistro il modulo blu (constatazione amichevole d’incidente) firmato da entrambi conducenti.

Per poter avviare una procedura CID è sufficiente fornire solo i nomi degli assicurati, i nomi delle compagnie di assicurazione, le targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro, le circostanze del sinistro desumibili dalla casistica indicata al centro del modulo o dal grafico dell’incidente e,infine, firme dei conducenti.

Se ricorrono queste condizioni, il danneggiato deve consegnare una copia del modulo al proprio assicuratore mettendo a sua disposizione il proprio veicolo per la perizia. Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di valore.

L’assicuratore deve periziare i danni entro 10 giorni e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi.

Se non c’è accordo sull’entità dei danni, l’assicuratore paga la somma da lui stimata (offerta di risarcimento) e l’assicurato, dopo l’incasso, può ancora rivolgersi, per la differenza pretesa, allo stesso assicuratore od a quello del responsabile.

A partire dal 1° giugno 2004 la procedura CID è applicabile anche in presenza di sinistri che hanno provocato danni alle persone, mentre precedentemente i passeggeri erano esclusi dall’indennizzo diretto.